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A.S. 2015/16
Questa sezione è strutturata su due livelli: il primo contiene l'Archivio dei DOCUMENTI di ISTITUTO e delle norme in materia di sicurezza a cui segue una Bacheca di avvisi relativi a novità o notizie informative relative, per esempio, a Prove di Evacuazione o aggiornamento di documenti relativi alla Sicurezza; il secondo livello contiene il Quadro descrittivo e generale sulla Sicurezza scolastica.
Documenti di istituto:
Normativa: BACHECA/NEWS 20/11/2015 Nella settimana dal 23 al 28 Novembre 2015 è prevista la prima SIMULAZIONE di Emergenza/Evacuazione. Per Dettagli e Informazioni si consultino i seguenti documenti:
QUADRO DESCRITTIVO/NORMATIVO
LA SICUREZZA NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI I requisiti di sicurezza dei lavoratori e di igiene degli ambienti di lavoro sono stati inequivocabilmente sostanziati nel D.Lgs n° 62694,
per la cui attuazione risulta “conditio sine qua non” un’organizzazione
delle attività in cui l’obiettivo finale tenda ad assicurare nel suo
complesso la “qualità delle attività didattiche e formative”. Secondo quanto esplicitamente indicato nel decreto suddetto ai sensi dell’art. 30 l’Istituto scolastico risulta luogo di lavoro in cui, al pari di tutti i settori di attività privati e pubblici, occorre obbligatoriamente attuare “le misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro” (art.1). Al riguardo il testo legislativo definisce dettagliatamente “gli obblighi dei datori di lavoro, del dirigente e del preposto” (art. 4) validi per le strutture pubbliche che private, nonché gli obblighi dei lavoratori (art. 5) equiparando questi ultimi, oltre ai docenti e non docenti, agli “allievi degli istituti di istruzione…” (art. 2). Il successivo Decreto legislativo n° 242
del 19 marzo 1996 ha definito le modifiche ed integrazioni del suddetto
D.Lgs 62694 stabilendo i termini ultimi di scadenza per gli obblighi
per i datori di lavoro.
In aggiunta agli obblighi già previsti dalla pregressa normativa applicabile, nel D.Lgs.è prescritto espressamente ai lavoratori di aver cura della propria sicurezza e della propria salute,
nonché di usare correttamente, in conformità alle istruzioni e alla
formazione ricevute, i dispositivi di sicurezza, tanto collettivi che
individuali, e gli altri mezzi di protezione, di segnalazione e di
controllo.Tale obbligo si estende anche all’uso di macchinari,
apparecchiature, utensili, sostanze e preparati pericolosi al fine di
evitare che una loro impropria utilizzazione possa creare dei pericoli
per la salute e la sicurezza degli altri dipendenti e delle persone
eventualmente presenti nel luogo di lavoro. In particolare i lavoratori hanno l’obbligo:
I lavoratori hanno il diritto:
L’inosservanza degli obblighi previsti per i lavoratori
comporta sanzioni (arresto o ammenda) variabili non solo in relazione
alla gravità delle violazioni delle norme di legge, ma anche in funzione
degli effetti (a terzi, all'ambiente, etc) che tale violazione ha
prodotto od abbia potuto produrre
Il Rappresentante dei Lavoratori
esplica in ambito aziendale la funzione di tutelare i diritti dei
lavoratori alla sicurezza, e con il loro contributo promuove il
miglioramento delle condizioni di lavoro; a tal fine egli riceve una formazione specifica e dispone di tempo e mezzi necessari per lo svolgimento dei suoi compiti.Eletto o designato,
secondo le modalità demandate dalla legge alla contrattazione
collettiva, gode delle medesime tutele garantite per le rappresentanze
sindacali; pertanto egli non può subire pregiudizio alcuno a causa dello
svolgimento della sua attività. riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza; è consultato
preventivamente in ordine a qualsiasi programma, valutazione, nomina o
designazione, che abbiano attinenza diretta con la sicurezza; fa proposte in tema di prevenzione; Il Rappresentante
della Sicurezza può inoltre far ricorso alle autorità competenti
qualora ritenga che le misure di prevenzione e i mezzi impiegati per
attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute dei
lavoratori.
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