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Normativa
Esame di Stato - Commissioni
Com'è
Le commissioni sono miste, costituite per metà da commissari esterni e per metà da membri interni della classe e presiedute da un presidente anch'esso esterno. Il numero massimo dei commissari è di 6.
Ogni due classi sono nominati un presidente unico e commissari esterni comuni alle classi stesse. Le materie affidate ai membri esterni, come anche la materia oggetto della seconda prova scritta, sono scelte dal Ministro della Pubblica istruzione. La nomina del presidente e dei commissari esterni è di competenza dell'Amministrazione, sulla base delle domande avanzate dagli interessati, mentre la designazione dei commissari interni è effettuata dal Consiglio di classe, tra i docenti titolari dell'insegnamento delle materie non affidate ai commissari esterni.
In sede di designazione, i Consigli di classe, devono tener conto dell'esigenza di assicurare un'equa e ponderata ripartizione delle materie oggetto di studio dell'ultimo anno, cercando di favorire, per quanto possibile, l'accertamento della conoscenza della lingua straniera studiata durante l'anno.
Ad ogni Commissione sono assegnati non più di trentacinque candidati.
La presenza nella Commissione di sei componenti, tra i quali alcuni titolari di insegnamenti di più discipline, e quella del Presidente, munito anch'egli di competenze disciplinari specifiche, assicurano allo svolgimento dell'esame, in particolare alla conduzione del colloquio, quel carattere di multidisciplinarità previsto dalla legge.
Esame di Stato – Candidati
Come è
Sono ammessi all'esame di stato gli studenti che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso che nello scrutinio finale abbiano riportato una valutazione positiva in tutte le discipline, ovvero gli alunni che conseguono almeno la media del "sei".
I candidati esterni che abbiano regolarmente presentato domanda;
Gli studenti che, oltre ad aver riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina, hanno seguito un corso regolare di studi di istruzione secondaria superiore, riportando una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in ripetenze nei due anni predetti ed abbiano regolarmente presentato domanda;
I candidati non appartenenti a Paesi dell'Unione Europea, che abbiano frequentato con esito positivo in Italia o presso istituzioni scolastiche italiane all'estero classi di istruzione secondaria superiore, che si presentino in qualità di candidati esterni, previo superamento dell'esame preliminare qualora non abbiano conseguito la promozione o l'idoneità all'ultima classe.
i candidati esterni che non siano in possesso di promozione all'ultima classe e che debbono superare un esame preliminare inteso ad accertare la loro
Esame di Stato - Punteggio
Come è
Il punteggio minimo complessivo per superare l'esame rimane di 60/100.
Credito scolastico: la nuova legge sull'esame di Stato ha modificato il punteggio, portandone il massimo a 25 punti, per valorizzare la carriera scolastica dello studente.
Un maggiore aumento di punti è stato attribuito alla fascia corrispondente alla media dei voti da 8 a 10, con l'intento di premiare il merito e in particolare l'eccellenza dello studente nel percorso scolastico.
Prove scritte: 45 il totale dei punti, ripartiti in ugual misura tra le tre prove (da 0 a 15 punti ciascuna). A ciascuna delle prove scritte giudicata sufficiente non potrà essere attribuito un punteggio inferiore a 10.
Colloquio: sono 30 i punti da assegnare. Se il colloquio è giudicato sufficiente, si conseguono 22 punti
Colloquio: Bonus: è di 5 punti e può essere assegnato dalla Commissione in aggiunta al voto finale a condizione che il candidato abbia un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo nelle prove d'esame di almeno 70 punti.
Novità: già dalla sessione d'esame 2007, in osservanza di quanto stabilito dalla legge n. 1 dell'11 gennaio 2007, è consentita l'attribuzione della lode ai candidati che all'esame finale avranno conseguito il punteggio massimo di 100 punti senza fruire del bonus integrativo dei 5 punti.
Documenti classi quinte 2010\2011
Tabella crediti scolastici
Disposizioni organizzative candidati esterni
Modulo di domanda partecipazione Esami di Stato – candidato esterno
Modulo autocertificazione – candidato esterno
Allegato elenco Uffici scolastici regionali
Normativa: Decreto Presidente Repubblica 23 luglio 1998 – n° 323
Normativa: Legge 11 gennaio 2007 – n° 1
Normativa: Decreto ministeriale 22 maggio 2007 – n° 42
Normativa: Decreto ministeriale 8 gennaio 2008 – n° 4
Normativa: Circolare ministeriale 4 febbraio 2008 – n° 20
Ordinanza ministeriale 10 marzo 2008 - n° 30