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Informazioni
LA SICUREZZA NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI
“L’ambiente scolastico deve essere pulito, accogliente, sicuro. Le condizioni igieniche e di sicurezza dei locali devono garantire una permanenza a scuola confortevole per gli alunni e per il personale”. (DPCM del 7 giugno 1995 relativo alla “Carta dei servizi”)
I requisiti di sicurezza dei lavoratori e di igiene degli ambienti di lavoro sono stati inequivocabilmente sostanziati nel D.Lgs n° 626\94, per la cui attuazione risulta “conditio sine qua non” un’organizzazione delle attività in cui l’obiettivo finale tenda ad assicurare nel suo complesso la “qualità delle attività didattiche e formative”. Secondo quanto esplicitamente indicato nel decreto suddetto ai sensi dell’art. 30 l’Istituto scolastico risulta luogo di lavoro in cui, al pari di tutti i settori di attività privati e pubblici, occorre obbligatoriamente attuare “le misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro” (art.1). Al riguardo il testo legislativo definisce dettagliatamente “gli obblighi dei datori di lavoro, del dirigente e del preposto” (art. 4) validi per le strutture pubbliche che private, nonché gli obblighi dei lavoratori (art. 5) equiparando questi ultimi, oltre ai docenti e non docenti, agli “allievi degli istituti di istruzione…” (art. 2). Il successivo Decreto legislativo n° 242 del 19 marzo 1996 ha definito le modifiche ed integrazioni del suddetto D.Lgs 626\94 stabilendo i termini ultimi di scadenza per gli obblighi per i datori di lavoro.
Tra i principali obblighi previsti quelli che rivestono particolare importanza ed urgenza risultano essere:
La valutazione dei rischi ed i conseguenti adempimenti (art. 4)
L’organizzazione del Servizio di Prevenzione e Protezione (art. 8)
La nomina del medico competente, ove previsto (art. 4)
L’organizzazione del servizio di prevenzione incendi, evacuazione e pronto soccorso (artt. 12, 13 e 14)
L’informazione e la formazione dei lavoratori (art. 22)
L’adeguamento dei luoghi di lavoro (dall’art. 30 all’art. 33) e delle relative attrezzature (art. 35)
La valutazione dei rischi per addetti ai videoterminali (art. 4)
L’adozione delle misure di sicurezza (art. 52).
I docenti, i non docenti e gli allievi troveranno tutte le informazioni necessarie nei documenti allegati.
OBBLIGHI E DIRITTI DEI LAVORATORI
In aggiunta agli obblighi già previsti dalla pregressa normativa applicabile, nel D.Lgs.è prescritto espressamente ai lavoratori di aver cura della propria sicurezza e della propria salute, nonché di usare correttamente, in conformità alle istruzioni e alla formazione ricevute, i dispositivi di sicurezza, tanto collettivi che individuali, e gli altri mezzi di protezione, di segnalazione e di controllo.Tale obbligo si estende anche all’uso di macchinari, apparecchiature, utensili, sostanze e preparati pericolosi al fine di evitare che una loro impropria utilizzazione possa creare dei pericoli per la salute e la sicurezza degli altri dipendenti e delle persone eventualmente presenti nel luogo di lavoro.
In particolare i lavoratori hanno l’obbligo:
I lavoratori hanno il diritto:
L’inosservanza degli obblighi previsti per i lavoratori comporta sanzioni (arresto o ammenda) variabili non solo in relazione alla gravità delle violazioni delle norme di legge, ma anche in funzione degli effetti (a terzi, all'ambiente, etc) che tale violazione ha prodotto od abbia potuto produrre
IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
Il Rappresentante dei Lavoratori esplica in ambito aziendale la funzione di tutelare i diritti dei lavoratori alla sicurezza, e con il loro contributo promuove il miglioramento delle condizioni di lavoro; a tal fine egli riceve una formazione specifica e dispone di tempo e mezzi necessari per lo svolgimento dei suoi compiti.Eletto o designato, secondo le modalità demandate dalla legge alla contrattazione collettiva, gode delle medesime tutele garantite per le rappresentanze sindacali; pertanto egli non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della sua attività.
Ha accesso, nel rispetto delle procedure concordate con il datore di lavoro, ai posti e ai luoghi di lavoro nonché a ogni documentazione aziendale relativa alla sicurezza dei lavoratori (registro infortuni, documenti sulla valutazione dei rischi, ecc.);
riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
è consultato preventivamente in ordine a qualsiasi programma, valutazione, nomina o designazione, che abbiano attinenza diretta con la sicurezza;
fa proposte in tema di prevenzione;
formula le proprie osservazioni durante le ispezioni effettuate dagli organi di vigilanza ;
partecipa alle riunioni periodiche aziendali sulla sicurezza.
Il Rappresentante della Sicurezza può inoltre far ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori.
Nelle aziende (ovvero unità produttive) con più di 15 dipendenti, il Rappresentante per la Sicurezza partecipa alle riunioni periodiche nel corso delle quali si esamina il documento sulla valutazione dei rischi, l’individuazione e la programmazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi.
Documenti di istituto:
Documento di prevenzione Liceo Majorana
Piano di emergenza Liceo Majorana
Disposizioni ed informazioni per lavoratori ed allievi Liceo Majorana
Normativa:
Decreto legislativo n° 626 del 19 settembre 1994 e n° 242 del 19 marzo 1996 – Testo integrato
DPCM del 7 giugno 1995
C.M. n° 403 del 26 giugno 1997